Il Consiglio di Stato con la sentenza 10 febbraio 2022, n. 973 ha confermato l'orientamento della Giurisprudenza amministrativa secondo cui l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (ex art. 8 del DM 120/2014) è un requisito di natura soggettiva (ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera a), D.Lgs n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici) che dimostra l'idoneità professionale degli operatori, indispensabile per partecipare ad una gara di appalto sui rifiuti.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato annulla, per mancato possesso dell'iscrizione all'Albo, l'aggiudicazione ad una impresa di una gara per l'esecuzione di lavori per la bonifica di aree inquinate. Per partecipare alla gara, come previsto dal capitolato di gara, era necessario possedere l'iscrizione all'Albo gestori ambientali in categoria 10 poiché la gestione riguardava anche rifiuti contenenti amianto: requisiti che non possedeva né l'impresa prima classificata (in possesso solo dell'iscrizione in categoria 2-bis) la cui aggiudicazione era stata annullata dal TAR di Lecce, ma nemmeno l'impresa arrivata seconda, che ha presentato ricorso pretendendo l'aggiudicazione, in quanto non iscritta in categoria 10 “bonifica di beni contenenti amianto” ma solo alla categoria 9 “bonifica di siti”.
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello confermando che l’iscrizione all’Albo “determina l'abilitazione soggettiva all'esercizio della professione e si pone a monte dell'attività di gestione dei rifiuti, pacificamente rientrando nell'ambito dei requisiti di partecipazione e non di esecuzione”.
Si rinvia, per quanti interessati, al testo completo della Sentenza riportato in allegato.